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08/04/2008 - Obbligo registraz. preliminare: modalitÓ e costi
L'art.10 della Tariffa allegata al T.U. 131/1986 prevede l'obbligo della registrazione dei preliminari (anche se conclusi per scrittura privata). Per la registrazione del preliminare Þ prevista l'imposta di registro fissa di Euro 168,00. Se il preliminare prevede il versamento di somme a titolo di caparra confirmatoria, Þ prevista la tassazione nella misura di 0,50%. Se prevede il pagamento di acconti (non soggetti ad I.V.A.), Þ prevista la tassazione nella misura del 3%. In entrambi i casi l'imposta pagata Þ imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. L'obbligo di registrazione a termine fisso delle scritture non autenticate contenenti preliminari soggetti ad IVA, sussiste solo in presenza di caparre. In sintesi: - il preliminare concluso con il ministero del notaio Þ sempre soggetto a registrazione; - il preliminare concluso per scrittura privata Þ sempre soggetto a registrazione se il venditore Þ un privato che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione; - il preliminare di vendita concluso per scrittura privata non Þ soggetto a registrazione se la parte che promette la vendita Þ un'impresa e se il preliminare non contiene caparre (in presenza di caparre Þ sempre obbligatoria la registrazione del preliminare in termine fisso). SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE Sono obbligati a richiedere la registrazione, tra l'altro: A) le parti contraenti per le scritture private non autenticate; B) i notai per gli atti da essi ricevuti od autenticati; C) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza per gli atti da registrare d'ufficio; D) gli agenti d'affari in mediazione iscritti nel ruolo degli agenti immobiliari, per le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attivitÓ per la conclusione degli affari. Gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivitÓ per la conclusione degli affari. PERCHE' CONVIENE REGISTRARE I PRELIMINARI Anche nei casi in cui la registrazione non Þ obbligatioria, conviene registrate il preliminare. In caso di fallimento del venditore, infatti, il contratto preliminare non Þ opponibile al fallimento se non ha data certa anteriore. Anche i benefici riconosciuti agli acquirenti di immobili da costruire (ai sensi del D.Lgs. 122/2005) presuppongono l'esistenza di un preliminare di data certa.

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