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06/09/2010 - Il rogito deve essere a regola d'arte
Dallo scorso 1? luglio si possono vendere solo immobili impeccabili dal punto di vista catastale: le novitÓ introdotte dalle norme comportano qualche adempimento in pi? ma nessuna spesa, o quasi, per i venditori che hanno giÓ le carte in regola. Come spiega il Consiglio nazionale del Notariato gli atti ora devono sottostare a tre nuovi obblighi: il primo Þ contenere l'identificazione catastale del bene; in realtÓ questi dati di norma erano giÓ indicati. La modifica di legge consiste nel fatto che la loro assenza rende nullo il contratto. Bisogna poi che l'atto contenga un esplicito riferimento alla planimetria depositata al Catasto; i notai spiegano che in realtÓ non Þ obbligatorio allegare all'atto una copia conforme della pianta, ma l'operazione Þ sicuramente consigliabile. Il punto pi? complesso Þ il terzo: il venditore deve dichiarare che l'immobile al momento del trasferimento Þ conforme ai dati catastali e alle planimetrie. In alternativa pu= sostituire la dichiarazione con un'attestazione di conformitÓ rilasciata da un tecnico abilitato, con un costo di alcune centinaia di euro che per= trasferiscono in capo al professionista la responsabilitÓ in caso di dichiarazione non veritiera. Se si sono compiuti lavori in casa che hanno mutato la destinazione delle superfici (ad esempio ricavando un secondo bagno) o la volumetria utile dell'immobile (come la chiusura di un terrazzo con una veranda) Þ necessario effettuare prima del rogito la variazione catastale e farsi assegnare una nuova rendita. La variazione non va fatta nel caso di lavori che non alterino in maniera significativa la disposizione delle superfici (ad esempio aprendo una porta di collegamento tra due locali separati da un tramezzo) perchÚ non cambierebbe nÚ il numero dei vani nÚ la classificazione dell'immobile, cioÞ due degli elementi che determinano la rendita catastale. Le nuove regole si applicano alle compravendite di immobili residenziali, uffici, negozi, capannoni, box. Restano esclusi i terreni, i fabbricati rurali, i millesimi delle parti condominiali, i fabbricati in corso di costruzione o venduti al grezzo, gli immobili diroccati e le concessioni di ipoteca. (fonte: Corriere della Sera)

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