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21/09/2011 - Affitti: da estinguere libretti per la cauzione
Le regole antiriciclaggio introdotte con la manovra di Ferragosto modificano abitudini consolidate nei rapporti di affitto. Il deposito cauzionale, infatti, nella maggior parte dei casi non potrÓ pi? essere fatto con i libretti al portatore, dato che la soglia massima dal 1? ottobre scende dagli attuali 5mila euro a 2.499 euro. Il deposito cauzionale Þ una somma di danaro che il conduttore versa al locatore alla stipula del contratto di affitto, per garantire la proprietÓ da eventuali danni o inadempimenti da parte del conduttore. Le diverse normative vincolistiche in materia di locazioni hanno sempre diffidato di questa forma di garanzia, prevedendo limiti precisi per evitare abusi, da parte del contraente presunto pi? forte (il locatore). L'articolo 4 della legge 841/73 prevedeva, oltre alla misura massima del deposito cauzionale in due mensilitÓ di canone di affitto, anche l'obbligo di versare la somma su un conto corrente vincolato; questa norma Þ stata abrogata dalla legge dell'equo canone che ha esteso a tre le mensilitÓ massime consentite e ne ha svincolato la destinazione, prevedendo solo l'obbligo del locatore a corrispondere al conduttore, ogni anno, gli interessi legali sulla somma depositata. Fino dalla legge 392/78 (articolo 11), pertanto, il locatore pu= acquisire la somma a titolo di deposito, utilizzarla liberamente, salvo l'obbligo di restituirla a fine locazione e di corrisponderne gli interessi annualmente. La legge sull'equo canone presuppone che il depositario, come avviene in ogni ipotesi di deposito di danaro e altri beni fungibili, diventi proprietario della somma, mentre il conduttore depositante diviene titolare di un credito che matura al momento del rilascio, una volta verificato che non siano presenti danni alla proprietÓ o altri inadempimenti. Nonostante ci= Þ invalsa la consuetudine di versare su un libretto bancario al portatore la somma acquisita dal locatore a titolo di deposito cauzionale. Il libretto al portatore costituisce solo una modalitÓ di trasmissione del danaro, atteso che il suo ?possesso vale titolo+ per cui la consegna del documento implica la consegna del denaro. Con l'introduzione delle ultime norme antiriciclaggio i vecchi libretti al portatore quando la somma sia superiore ai 2.499 euro dovranno essere ridotti o chiusi entro il 30 settembre. Resta la questione della sorte dei libretti nell'ipotesi in cui il vincolo sia previsto quale clausola contrattuale. In primo luogo occorre precisare che le normative antievasione e antiriciclaggio costituiscono norme imperative di ordine pubblico e, pertanto, non sono derogabili contrattualmente e, se successive al contratto, le clausole negoziali diventano illegittime e devono essere modificate ove contrarie alla legge. Il problema esiste ma pu= essere risolto: come anticipato, il libretto al portatore non evita che la proprietÓ del denaro si trasmetta al locatore con contemporanea insorgenza di un'obbligazione di restituzione, ma impone solo un vincolo all'utilizzabilitÓ delle somme, da parte del locatore, e un mezzo di trasmissione costituito dalla consegna del libretto al termine della locazione; il vincolo alla disponibilitÓ della somma, pertanto pu= essere sostituito dal deposito su un libretto nominativo, mentre la restituzione del deposito pu= essere validamente posta in essere con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare del deposito. Nel caso di nuovi contratti, Þ bene precisare che si rileva totalmente inutile, per entrambi i contraenti, vincolare le somme su un deposito per cui il locatore potrÓ utilizzare quanto percepito, con il solo obbligo della restituzione e del pagamento degli interessi. (fonte Il Sole24Ore)

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